Molte coppie decidono di sposarsi con il rito civile. Questa scelta è di solito legata a motivazioni di carattere religioso.
La cerimonia si svolge nel comune della propria città ed è celebrato o dal sindaco o da un ufficiale di stato civile.
Rispetto a quella religiosa la cerimonia in comune è più breve dura circa venti minuti e richiede estrema puntualità anche da parte della sposa.
Il sindaco legge gli articoli 143, 144, 147 del codice civile che riguardano i doveri coniugali. Segue la classica domanda di rito: (“ Vuoi tu….”), seguita dalla risposta degli sposi lo scambio degli anelli nuziali; la firma dei registri da parte degli sposi e, quindi, dei rispettivi testimoni;
La cerimonia termina con un breve discorso augurale da parte dell’autorità comunale che ha celebrato la cerimonia.
Durante il rito vi è la comunicazione se si usufruisce del regime di comunione o separazione dei beni. Poi vi è lo scambio degli anelli e la benedizione degli sposi.
Essendo la cerimonia civile più essenziale rispetto a quella religiosa, viene data la possibilità agli sposi di scegliere delle letture che possono spaziare in una grande quantità di testi.
Si possono scegliere addirittura poesie d’amore. Queste possono essere lette da una persona cara come augurio per la coppia di sposi.
Ecco la formula completa:
il celebrante legge gli articoli del Codice Civile:
Art. 143 – Diritti e doveri reciproci dei coniugi
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Art. 144 – Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Art. 147 – Doveri verso i figli.
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
• il celebrante formula le domande di rito:
– “Sig. (nome dello sposo) intende prendere in moglie la qui presente “Giulietta”?”
– “Signora (nome della sposa) intende prendere in marito il qui presente “Romeo”?”
• Se gli sposi rispondono affermativamente il celebrante dichiara:
“A seguito della vostra risposta affermativa io, Ufficiale dello Stato Civile del Comune, dichiaro in nome della Legge che siete uniti in matrimonio.”
… Avanti a me Ufficiale dello Stato Civile, vestito in forma ufficiale, sono personalmente comparsi:
1) (Nome sposo)
2) (Nome sposa)
I quali mi hanno richiesto di unirli in matrimonio a questo effetto mi hanno presentato il documento sottodescritto e dall’ esame di questo nonché di quelli già prodotti all’atto della richiesta delle pubblicazioni i quali tutti muniti del mio visto inserisco nel volume degli allegati a questo registro risultandomi nulla ostare alla celebrazione del loro matrimonio.
Ho letto agli sposi gli articoli 143, 144, 147 del Codice Civile e quindi ho domandato allo sposo se intende prendere in moglie la qui presente Giulietta e a questa se intende prendere in marito il qui presente Romeo ed avendomi ciascuno risposto affermativamente a piena intelligenza anche dei testimoni sotto indicati, ho pronunziato in nome della legge che i medesimi sono uniti in matrimonio…”